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L'intervento ministeriale occupa un posto limitato ed eccezionale nel sistema migratorio australiano. Non ha lo scopo di correggere esiti sfavorevoli semplicemente perché appaiono severi, né funziona come un'ulteriore fase di revisione dopo i procedimenti giudiziari o tributari. Si tratta piuttosto di un potere discrezionale esercitato personalmente dal Ministro dell'Immigrazione in circostanze in cui l'interesse pubblico è ritenuto tale da giustificare un esito diverso da quello prodotto dal normale funzionamento della legge sull'immigrazione.
Nel settembre 2026 sono state introdotte linee guida aggiornate in materia di intervento ministeriale, che hanno ridefinito le modalità di valutazione di tali richieste e, soprattutto, le modalità di filtraggio prima che qualsiasi questione giunga al Ministro. Queste modifiche fanno seguito al controllo giurisdizionale delle pratiche precedenti e hanno implicazioni significative per i richiedenti che valutano se l'intervento ministeriale sia disponibile o appropriato nella loro situazione. Queste riforme hanno lo scopo di affrontare le precedenti contestazioni legali e di stabilire un processo più solido dal punto di vista giuridico per la gestione delle richieste.
Il quadro normativo del settembre 2026, supportato da nuove istruzioni ministeriali e decisioni procedurali personali, è stato introdotto per garantire maggiore chiarezza e certezza giuridica nella gestione delle richieste di intervento ministeriale ai sensi della legge sull'immigrazione del 1958. Sebbene i poteri discrezionali del ministro rimangano invariati, il percorso per il rinvio è stato definito in modo più chiaro, in particolare nella fase di valutazione da parte del dipartimento.
In base alle nuove linee guida ministeriali, i funzionari del Dipartimento degli Affari Interni applicano un quadro di valutazione strutturato, che fa parte di una nuova serie di criteri oggettivi, prima che qualsiasi richiesta possa essere inoltrata. Ciò ha lo scopo di garantire la coerenza nella valutazione delle richieste e di impedire che questioni che non sollevano genuine considerazioni di interesse pubblico possano procedere ulteriormente in conformità con le nuove istruzioni ministeriali e le relative decisioni procedurali personali. Il quadro riflette anche l'obbligo del Dipartimento di operare nel rispetto delle linee guida pubblicate e legalmente valide a seguito di un controllo giurisdizionale.
In termini pratici, i richiedenti devono comprendere che il quadro chiarisce
La guida ribadisce che l'intervento ministeriale è discrezionale, personale al Ministro e non obbligatorio ai sensi del nuovo quadro introdotto nel settembre 2026. La presentazione di una richiesta non dà diritto a una valutazione, a un intervento o a una motivazione qualora l'intervento non abbia luogo. Le richieste di intervento ministeriale sono di natura amministrativa e non fanno parte del processo di richiesta di visto previsto dalla legge sull'immigrazione.
Le riforme del 2026 riflettono la necessità di allineare la prassi amministrativa all'autorità giudiziaria e di affrontare le preoccupazioni di lunga data relative alle modalità di esame delle richieste. Nel corso del tempo si è accumulato un notevole arretrato e gli approcci precedenti si basavano su prassi di esame che non sempre erano fondate su orientamenti pubblicati e giuridicamente solidi.
La decisione dell'Alta Corte nella causa Davis contro Ministro dell'Immigrazione, Cittadinanza, Servizi per i Migranti e Affari Multiculturali [2023] HCA è stata un fattore decisivo nel promuovere la riforma. La Corte ha esaminato se i funzionari del dipartimento potessero applicare legalmente criteri informali nel decidere quali richieste dovessero essere deferite al Ministro.
La decisione ha confermato che le decisioni di rinvio devono essere prese in base a linee guida legittime e pubblicate e che le pratiche di screening informali o poco trasparenti erano giuridicamente insostenibili. Di conseguenza, il Dipartimento è stato tenuto a rivedere sia la gestione delle richieste esistenti sia l'approccio a quelle nuove. Le attuali linee guida ministeriali in materia di intervento sono una risposta diretta a tale sentenza.
Il quadro normativo rivisto mira a ripristinare la certezza giuridica e la coerenza, rafforzando al contempo la natura limitata dell'intervento ministeriale. Esso mira a garantire che le richieste siano valutate sulla base di considerazioni di interesse pubblico articolate e che le questioni pregresse siano gestite attraverso accordi transitori trasparenti piuttosto che rinvii indefiniti.
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Una caratteristica fondamentale delle nuove linee guida ministeriali è la distinzione tra le richieste presentate prima e dopo Davis.
Le richieste presentate prima della sentenza Davis sono soggette alla procedura transitoria stabilita nelle PPD del Ministro. Molte di queste richieste sono state valutate in base a prassi che non soddisfano più gli attuali standard giuridici.
In pratica, ciò significa che alcune richieste di lunga data possono essere definite senza ricorrere al Ministro. L'opportunità di presentare una nuova richiesta dipende dall'esistenza di informazioni sostanzialmente nuove e dalla possibilità di soddisfare realisticamente gli attuali criteri di interesse pubblico.
Le richieste presentate nell'ambito del quadro normativo attuale vengono valutate rigorosamente sulla base dei criteri pubblicati. Le nuove norme prevedono una procedura più rigorosa per la valutazione delle nuove richieste. I funzionari ministeriali fungono da filtro, determinando se una richiesta solleva questioni che possono giustificare un esame da parte del ministro.
Le richieste che tentano di contestare le conclusioni del tribunale o che si basano principalmente su difficoltà non eccezionali difficilmente supereranno la fase di valutazione preliminare.
Il quadro normativo del 2026 introduce un approccio più strutturato e giuridicamente solido alla gestione delle richieste di intervento ministeriale. Le nuove linee guida in materia di intervento ministeriale chiariscono i limiti della valutazione dipartimentale e ribadiscono che il rinvio al ministro è riservato a casi eccezionali che soddisfano criteri chiaramente definiti.
Ai sensi delle linee guida ministeriali in materia di intervento, il criterio dell'interesse pubblico rimane fondamentale. Le richieste devono sollevare considerazioni che vanno oltre le circostanze individuali del richiedente. Le normali difficoltà o l'insoddisfazione per una decisione precedente sono generalmente insufficienti.
Le considerazioni di interesse pubblico possono includere:
Le richieste di intervento ministeriale sono di natura amministrativa e non fanno parte della procedura legale di richiesta del visto. In termini pratici:
Le nuove linee guida sull'intervento ministeriale tracciano una distinzione più netta tra gli usi appropriati e quelli inappropriati dell'intervento ministeriale. Le circostanze appropriate possono riguardare questioni eccezionali o sistemiche che non possono essere affrontate attraverso i normali processi migratori. Le circostanze inappropriate includono i tentativi di riconsiderare le decisioni del tribunale o di utilizzare l'intervento ministeriale come sostituto del ricorso.
Prima che qualsiasi questione venga deferita, i funzionari del Dipartimento degli Affari Interni valutano le richieste sulla base dei criteri pubblicati, delle istruzioni ministeriali e delle relative decisioni procedurali personali. Solo un numero limitato di casi viene deferito al Ministro, che non è tenuto a intervenire né a fornire motivazioni.
Il quadro normativo del settembre 2026 si applica a specifici poteri discrezionali ai sensi della legge sull'immigrazione del 1958.
Le sezioni 351 e 501J consentono al Ministro di sostituire una decisione più favorevole a seguito di una revisione del tribunale, qualora ciò sia ritenuto nell'interesse pubblico. Tali poteri sono personali e vengono esercitati con moderazione.
La sottosezione 46A(2) consente al Ministro di revocare il divieto legale che impedisce a determinati migranti arrivati via mare senza autorizzazione di richiedere il visto sul territorio nazionale. Il nuovo quadro normativo sottolinea la natura eccezionale di tale potere e le più ampie considerazioni politiche che esso comporta.
La sottosezione 48B(1) consente la revoca del divieto di presentare ulteriori richieste di visto di protezione. Le richieste dipendono solitamente dall'esistenza di elementi realmente nuovi e convincenti e dalla presenza di considerazioni di interesse pubblico.
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A seguito delle riforme del 2026, i candidati dovranno soddisfare criteri più severi e affrontare un processo più rigoroso, pertanto è fondamentale comprenderne le implicazioni e prepararsi di conseguenza.
Il quadro normativo rivisto introduce misure di controllo più rigorose. Solo i casi che soddisfano i criteri oggettivi saranno presi in considerazione per essere deferiti al Ministro.
Data la complessità del processo e la portata limitata dei poteri di intervento ministeriali, si incoraggiano i richiedenti a richiedere una valutazione legale per determinare se una richiesta rientri nell'ambito di applicazione e come debba essere strutturata.
I richiedenti devono identificare il potere statutario pertinente, comprendere la base di interesse pubblico su cui si fonda e evitare di considerare l'intervento ministeriale come una via alternativa di ricorso.
L'intervento ministeriale rimane eccezionale e discrezionale. L'introduzione delle nuove linee guida sull'intervento ministeriale sottolinea l'importanza di un'attenta valutazione legale prima di presentare qualsiasi richiesta. I richiedenti sono invitati a chiedere consulenza a un avvocato specializzato in immigrazione in merito all'applicabilità del nuovo quadro di intervento ministeriale alla loro situazione. Contattate Australian Migration Lawyers per ricevere assistenza legale in merito alle richieste di intervento ministeriale.